Comune di Ripalta Guerina
Ti trovi in: Home

CONTATTA il COMUNE

img

PHOTO GALLERY

img
Home page Comune di Ripalta Guerina
Cambio di residenza in tempo reale PDF Stampa E-mail

Che a far data dal 9 maggio 2012 sono in vigore le disposizioni contenute nell’art. 5 del decreto legge 9.2.2012 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche utilizzando la modulistica elaborata dal Ministero dell’interno con circolare n. 9 del 27.4.2012 attraverso:

- Sportello comunale;
- Per raccomandata;
- Per fax;
- Per via telematica.

Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

1) Che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
2) Che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3) Che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella postale elettronica certificata del dichiarante;
4) Che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice ai seguenti indirizzi:

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ;

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

L’indirizzo postale è: Comune di Ripalta Guerina (CR) - piazza Trento n. 9 - 26010 Ripalta Guerina (CR);

Il numero di fax è il seguente 0373-242104

Download modulistica relativa

 
Residenti al 31.12.2011 PDF Stampa E-mail

IL NUMERO DEI RESIDENTI AL 31/12/2011 E' di N. 537

 
Residenti al 31.10.2011 PDF Stampa E-mail

IL NUMERO DEI RESIDENTI AL 31/10/2011 E' di N. 535

 
CARTE D'IDENTITA' AI MINORI PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Venerdì 10 Giugno 2011 11:33

Visto l’art. 3 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, da ultimo modificato dall’art. 10 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;

Vista la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 15 del 26 maggio 2011;

RENDE NOTO

Che è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, prima fissato in anni quindici, per cui il documento può essere chiesto da tutte le persone aventi la residenza o la dimora nel Comune..

E’ stabilita la seguente validità temporale di tale documento, diversa a secondo dall’età del richiedente:

a)    Anni tre se è rilasciata ai minori di anni tre;

b)    Anni cinque se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;

c)    Anni dieci per i maggiori di età.

La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto il dodicesimo anno di età, fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Al fine del rilascio della carta d’identità ai minori, valida per l’espatrio occorre  l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all’espatrio.

Per il minore di anni quattordici l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio nei Paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. E’ opportuno munirsi di un documento comprovante la titolarità della potestà sul minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l’indicazione della paternità e maternità.

Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall’Autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Ogni altra informazione può essere chiesta a questo Servizio durante l’orario d’ufficio.

 

Scarica il documento